ARTICOLO |
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Titolo I - NORME GENERALI DI POLIZIA
VETERINARIA |
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Capo I - Malattie infettive e
diffusive degli animali soggette a provvedimenti sanitari. |
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Le malattie degli animali per le
quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere
infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti:
1) afta epizootica;
2) peste bovina;
3) pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini;
4) peste suina;
5) rabbia;
6) vaiolo degli ovicaprini;
7) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;
8) affezioni influenzali degli equini;
9) anemia infettiva degli equini;
10) influenza dei bovini;
11) tubercolosi;
12) brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei suini;
13) mastite catarrale contagiosa dei bovini;
14) carbonchio ematico;
15) carbonchio sintomatico;
16) gastro-enterotossiemie;
17) salmonellosi delle varie specie animali;
18) pasteurellosi dei bovini, dei bufalini (barbone), dei suini e degli ovini;
19) mal rossino;
20) morva;
21) farcino criptococcico;
22) morbo coitale maligno;
23) tricomoniasi dei bovini;
24) rickettsiosi (febbre Q);
25) distomatosi dei ruminanti;
26) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
27) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
28) malattie del pollame: colera aviare, influenza aviare, pseudopeste aviare,
diftero-vaiolo, tifosi aviare,pullorosi;
29) malattie delle api: peste europea, peste americana, nosemiasi, acariasi;
30) malattie dei pesci: plerocercosi, missoboliasi;
31) mixomatosi dei conigli e delle lepri;
32) ipodermosi bovina;
33) malattie virali respiratorie degli equini (rino-polmonite, arterite, parainfluenza,
rinite enzootica);
34) bronchite infettiva;
35) corizza contagiosa;
36) laringo-tracheite infettiva;
37) encefalomielite enzootica dei suini (morbo di Teschen);
38) idatidosi (echinococcosi);
39) leptospirosi animali;
40) febbre catarrale degli ovini;
41) peste equina;
42) peste suina africana;
43) encefalomielite aviare;
44) malattia vescicolare dei suini da enterovirus;
45) varroasi;
46) dermatite nodulare contagiosa;
47) encefalopatia spongiforme dei bovini;
48) febbre della valle del Rift;
49) necrosi ematopoietica infettiva dei pesci;
50) scrapie;
51) setticemia emorragica virale dei pesci;
52) stomatite vescicolare;
53) viremia primaverile della carpa;
54) leucosi bovina enzootica;
55) malattia emorragica epizootica dei cervi;
56) malattia di Aujeszky (pseudorabbia) negli animali della specie suina;
57) peste dei piccoli ruminanti;
58) malattia virale emorragica del coniglio;
59) anemia infettiva del salmone (ISA).
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, con speciali
ordinanze, può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche di altre malattie. |
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Capo II - Denuncia delle malattie
infettive e diffusive. |
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Ai proprietari o detentori di
animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti di
una delle malattie indicate nell'art. 1, di:
a) isolare gli animali ammalati;
b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale
che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario
comunale. |
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Capo IV - Vigilanza sulle stalle di
sosta, sui mercati, sulle fiere ed esposizioni di animali e sui pubblici
abbeveratori. |
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L'esercizio delle stalle di sosta
ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini,
caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi,
mascalcie, mulini e pubblici esercizi è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al
quale gli interessati devono rivolgere domanda.
...(omissis)... |
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Capo VII - Trasporto degli animali,
dei prodotti ed avanzi animali. |
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Chiunque intende esercitare il
trasporto degli animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da
cortile a mezzo autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione dal prefetto della provincia
nel cui territorio trovasi la rimessa automobilistica, facendo regolare domanda nella
quale deve indicare:
a) le proprie generalità ed il domicilio;
b) l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e di
disinfezione;
c) il numero degli autoveicoli e dei rimorchi destinati al trasporto degli animali nonché
la sigla della provincia ed il numero di targa di ciascuno.
Nella domanda deve inoltre dichiarare che ha ottemperato alle disposizioni
riguardanti l'autorizzazione alla circolazione ed all'esercizio di tale trasporto. |
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Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli
animali devono avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati
tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.
Quelli a furgone devono inoltre avere le pareti provviste, a conveniente altezza,
di adeguate aperture per una sufficiente aerazione.
Per il trasporto degli animali di piccola taglia per i quali è possibile
utilizzare autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti, il pavimento di detti piani deve
essere raccordato alle pareti in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami. |
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Il prefetto, prima di concedere
l'autorizzazione, fa accertare dal veterinario provinciale se:
a) gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i requisiti di cui al precedente articolo;
b) l'esercente dispone di adatti mezzi per le operazioni di pulizia, lavaggio e
disinfezione presso la propria autorimessa ovvero presso altra convenientemente
attrezzata.
L'autorizzazione è valevole per un anno. |
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Capo X - Disinfezioni. |
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...(omissis)...
Gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e
disinfettati subito dopo eseguito lo scarico. Se nel luogo ove questo avviene non esistono
adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l'autoveicolo deve essere condotto a
vuoto alla propria autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata o nei posti di
disinfezione stabiliti dai comuni presso i mercati o i pubblici macelli.
Gli autoveicoli non disinfettati devono portare all'esterno un cartello
bianco con la scritta da disinfettare. A comprovare l'avvenuta disinfezione viene
applicato sugli autoveicoli un cartello giallo con la scritta disinfettato e sul
quale devono essere apposti la data ed il timbro dell'impresa che ha eseguito
l'operazione.
...(omissis)... |
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Titolo II - NORME SANITARIE SPECIALI
CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI |
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Capo V - Rabbia. |
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Il sindaco deve provvedere alla
profilassi della rabbia prescrivendo:
a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio
comunale per la registrazione ai fini della vigilanza sanitaria ...(omissis)... A tale
scopo deve essere riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo
stato segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale;
b) ...(omissis)...
c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano
nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e
nei pubblici mezzi di trasporto.
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia,
soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani
da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia
delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia
quando sono utilizzati per servizio. |
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I cani ed i gatti che hanno
morsicato persone o animali, ogni qual volta sia possibile catturarli, devono essere
isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a
domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano
circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di
assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da
parte del veterinario comunale.
...(omissis)...
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere
sottoposti a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento
degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso
prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti
diagnostici di laboratorio.
...(omissis)...
Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato. |
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